Pagina:Beccaria - Dei delitti e delle pene, 1780.djvu/92

58 Dei Delitti

dell’innocenza crescono coi difetti della legislazione.

Ma le leggi devono fissare un certo spazio di tempo, sì alla difesa del reo, che alle prove dei delitti; e il giudice diverrebbe legislatore, se egli dovesse decidere del tempo necessario per provare un delitto. Parimente quei delitti atroci, dei quali lunga resta la memoria negli uomini, quando sieno provati, non meritano alcuna prescrizione in favore del reo che si è sottratto colla fuga: ma i delitti minori ed oscuri devono togliere colla prescrizione l’incertezza della sorte di un cittadino, perchè l’oscurità, in cui sono stati involti per lungo tempo i delitti, toglie l'esempio della impunità, e rimane intanto il potere al reo di divenir migliore. Mi basta accennare questi principi, perchè non può fissarsi un tempo preciso, che per una data legislazione, e nelle date circostanze di una società. Aggiungerò solamente che, provata l’utilità delle pene mo-