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44 | Dei Delitti |
immediatamente abbattuti e soverchiati, o un vortice formato da loro stessi li corrode, e li scava insensibilmente.
§. XII.
Della Tortura.
Una crudeltà, consagrata dall’uso nella maggior parte delle nazioni, è la tortura del reo mentre si forma il processo, o per costringerlo a confessare un delitto, o per le contradizioni nelle quali incorre, o per la scoperta de’ complici, o per non so quale metafisica ed incomprensibile purgazione d’infamia, o finalmente per altri delitti, di cui potrebbe esser reo, ma dei quali non è accusato.
Un uomo non può chiamarsi reo, prima della sentenza del giudice, nè la società può togliergli la pubblica protezione, se non quando sia deciso ch’egli abbia violati i patti coi quali