cioè, che la sola legge determini i casi nei quali un uomo è degno di pena. La legge dunque accennerà gl’indizj di un delitto, che meritano la custodia del reo, che lo assoggettano ad un esame e ad una pena. La pubblica fama, la fuga, la stragiudiciale confessione, quella di un compagno del delitto, le minacce, e la costante inimicizia coll’offeso, il corpo del delitto, e simili indizj, sono prove bastanti per catturare un cittadino. Ma queste prove devono stabilirsi dalla legge, e non dai giudici, i decreti de’ quali sono sempre opposti alla libertà politica, quando non sieno proposizioni
particolari di una massima generale esistente nel pubblico codice. A misura che le pene saranno moderate, che sarà tolto lo squallore e la fame dalle carceri, che la compassione e l’umanità penetreranno le porte ferrate, e comanderanno agl’inesorabili ed induriti ministri della giustizia, le leggi potranno contentarsi d’indizj sempre più deboli per catturare. Un