Pagina:Beccaria - Dei delitti e delle pene, 1780.djvu/56

22 Dei Delitti

dei re; gli occulti tradimenti, le pubbliche stragi; ogni nobile tiranno della plebe, i ministri della verità evangelica lordando di sangue le mani che ogni giorno toccavano il Dio di mansuetudine, non sono l’opera di questo secolo illuminato, che alcuni chiamano corrotto.




§. V I.


Della Cattura.


Un errore, non meno comune, che contrario al fine sociale, che è l'opinione della propria sicurezza, è il lasciare arbitro il magistrato esecutore delle leggi, d’imprigionare un cittadino, di togliere la libertà ad un nemico per frivoli pretesti, e il lasciare impunito un’amico ad onta degl’indizj più forti di reità. La prigionìa è una pena che per necessità deve, a differenza di ogni altra, precedere la dichiarazione del delitto: ma questo carattere distintivo non le toglie l’altro essenziale,