Pagina:Beccaria - Dei delitti e delle pene, 1780.djvu/52

18 Dei Delitti

mi alla legge scritta; quando la norma del giusto o dell’ingiusto, che deve diriger le azioni sì del cittadino ignorante, come del cittadino filosofo, non è un'affare di controversia, ma di fatto: allora i sudditi non sono soggetti alle piccole tirannie di molti, tanto più crudeli, quanto è minore la distanza fra chi soffre, e chi fa soffrire; più fatali, che quelle di un solo, perchè il dispotismo di molti non è correggibile che dal dispotismo di un solo, e la crudeltà di un dispotico è proporzionata non alla forza, ma agli ostacoli. Così acquistano i cittadini quella sicurezza di loro stessi, che è la giusta, perchè è lo scopo per cui gli uomini stanno in società, che è utile, perchè gli mette nel caso di esattamente calcolare gl’inconvenienti di un misfatto. Egli è vero altresì che acquisteranno uno spirito d’indipendenza, ma non già scuotitore delle leggi, e ricalcitrante a’supremi magistrati; bensì a quelli, che hanno osato chiamare col sacro