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10 Dei Delitti

go tempo le passioni eccitate dalle vive percosse degli oggetti presenti.

Fu dunque la necessita, che costrinse gli uomini a ceder parte della propria libertà: egli è dunque certo, che ciascuno non ne vuol mettere nel pubblico deposito che la minima porzione possibile, quella sola che basti ad indurre gli altri a difenderlo. L’aggregato di queste minime porzioni possibili forma il diritto di punire. Tutto il diritto di più è abuso, e non giustizia; è fatto, non già diritto1. Le pene che oltrepassano la necessità di conservare il deposito della salute pubblica, sono ingiuste di lor natura; e tanto più giuste sono le pene, quanto più sacra

  1. Osservate che la parola diritto non è contradittoria alla parola forza: ma la prima è piuttosto una modificazione della seconda, cioè la modificazione più utile al maggior numero. E per giustizia io non intendo altro che il vincolo necessario per tenere uniti gl’interessi particolari, che senz'esso si scioglierebbono nell’antico stato d’insociabilità.
    Bisogna guardarsi di non attaccare a questa