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174 Dei Delitti

§. X L.


Del Fisco.


F

u già un tempo, nel quale quasi tutte le pene erano pecuniarie. I delitti degli uomini erano il patrimonio

del principe: gli attentati contro la pubblica sicurezza erano un oggetto di lucro: chi era destinato a difenderla aveva interesse di vederla offesa. L’oggetto delle pene era dunque una lite tra il fisco (l’esattore di queste pene) ed il reo, un affare civile, contenzioso, privato piuttosto che pubblico, che dava al fisco altri diritti che quelli somministrati dalla pubblica difesa, ed al reo altri torti che quelli in cui era caduto, per la necessità dell’esempio. Il giudice era dunque un avvocato del fisco, piuttosto che un indifferente indagatore del vero, un agente dell’erario fiscale, anzichè il protettore ed il ministro delle leggi. Ma siccome in questo sistema il confes-