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e delle Pene. | 161 |
di un essere incapace di sentirne i mali, come non preferirà questa alla miseria infallibile a cui sarebbero esposti ella e l’infelice frutto. La miglior maniera di prevenire questo delitto sarebbe di proteggere con leggi efficaci la debolezza contro la tirannia, la quale esagera i vizj che non possono coprirsi col manto della virtù.
Io non pretendo diminuire il giusto orrore che meritano questi delitti, ma, indicandone le sorgenti, mi credo in diritto di cavarne una conseguenza generale, cioè, che non si può chiamare precisamente giusta (il che vuol dire necessaria) una pena di un delitto, finché la legge non ha adoperato il miglior mezzo possibile nelle date circostanze di una nazione per prevenirlo.