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152 | Dei Delitti |
trasporta, non può, da che lo ha fatto, esserne punito. Un tal delitto, subito che è commesso, non può più punirsi: e il punirlo prima è punire la volontà degli uomini e non le azioni; egli è un comandare alla intenzione, parte liberissima dell’uomo, indipendente dall’impero delle umane leggi: il punire l’assente nelle sostanze lasciatevi, oltre la facile ed inevitabile collusione, che senza tiranneggiare i contratti non può esser tolta, arrenerebbe ogni commercio di nazione a nazione: il punirlo quando ritornasse, sarebbe l’impedire che si ripari il male fatto alla società, col rendere tutte le assenze perpetue. La proibizione stessa di uscire da un paese, aumenta il desiderio ai nazionali di sortirne, ed è un avvertimento ai forestieri di non introdurvisi.
Che dovremo pensare di un governo, che non ha altro mezzo per trattenere gli uomini, naturalmente affezzionati per le prime impressioni dell’