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e delle Pene. 119

derlo, possono anche esserlo col punire.




§. X X V.


Divisione dei delitti.


Alcuni delitti distruggono immediatamente la società, o chi la rappresenta; alcuni offendono la privata sicurezza di un cittadino nella vita, nei beni, o nell’onore; alcuni altri sono azioni contrarie a ciò che ciascuno è obbligato di fare o non fare in vista del ben pubblico.

Qualunque azione non compresa tra i due sovraccennati limiti, non può essere chiamata delitto, o punita come tale, se non da coloro che trovano il loro interesse nel così chiamarla. La incertezza di questi limiti ha prodotta nelle nazioni una morale che contraddice alla legislazione, più attuali legislazioni che si escludono scambievolmente, una moltitudine di leggi che espongono