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102 | Dei Delitti |
mi umani; e la speranza, dono celeste, che sovente ci tien luogo di tutto, ne allontana sempre l'idea dei maggiori, massimamente quando l’impunità, che l’avarizia e la debolezza spesso accordano, ne aumenti la forza.
Alcuni liberano dalla pena di un piccolo delitto, quando la parte offesa lo perdoni: atto conforme alla beneficenza ed alla umanità, ma contrario al ben pubblico; quasi che un cittadino privato potesse egualmente togliere colla sua remissione la necessità dell’esempio, come può condonare il risarcimento dell’offesa. Il diritto di far punire non è di un solo, ma di tutti i cittadini, o del sovrano. Egli non può che rinunziare alla sua porzione di diritto, ma non annullare quella degli altri.
A misura che le pene divengono più dolci, la clemenza ed il perdono diventano meno necessarj. Felice la nazione, nella quale sarebbero funesti! La clemenza dunque,