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76 Dei Delitti

gono luogo di leggi. Ma, durante il tranquillo regno delle leggi, in una forma di governo per la quale i voti della nazione sieno riuniti, ben munita al di fuori e al di dentro dalla forza, e dalla opinione, forse più efficace della forza medesima, dove il comando non è che presso il vero sovrano, dove le ricchezze comprano piaceri e non autorità, io non veggo necessità alcuna di distruggere un cittadino, se non quando la di lui morte fosse il vero ed unico freno per distogliere gli altri dal commettere delitti, secondo motivo per cui può credersi giusta e necessaria la pena di morte.

Quando la sperienza di tutt’i secoli, nei quali l’ultimo supplizio non ha mai distolti gli uomini determinati dall’offendere la società, quando l’esempio dei cittadini romani, e vent’anni di regno dell'imperatrice Elisabetta di Moscovia (nei quali diede ai padri dei popoli quest’illustre esempio, che equivale