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Il diritto di leva all’estero va quindi sancito nella legge; ma la legge deve altresì tener conto delle difficoltà che si presentano, sia con l’indennizzare gli emigranti pei viaggi, sia con l’istituire commissioni consolari ambulanti, e sopratutto col creare, sull’esempio dell’Italia, numerose agenzie di tutela per gli emigranti.

Altra ordinanza da codificarsi e da migliorarsi è quella di concedere agli emigranti, dichiarati abili al servizio militare, una dilazione alla prestazione del servizio fino al 1.° ottobre dell’anno in cui l’emigrato compie i venticinque anni. Tale disposizione, concessa fino ad ora in via di grazia agli emigranti extra-europei, dovrebbe essere estesa a tutti.

La legge germanica e quella italiana concedono fino al venticinquesimo anno; una tale disposizione potrebbe essere accettata anche dell’Austria.

Infine dovrebbero essere stabilite per legge le concessioni che si fanno agli emigranti nei paesi extra-europei relativamente alla dispensa dalle riserve, senza l’obbligo di prestazione posticipata.

Tali dispense dovrebbero essere applicate anche agli emigranti europei, che si trovano in paesi molto distanti dalla frontiera austriaca.

Problemi più gravi nei rapporti fra emigrazione e servizio militare insorgono quando ci si trova di fronte o a emigrati in America che hanno acquistato la cittadinanza dello Stato ove dimorano, o a emigrati partiti in età affatto giovane coi loro genitori, o a emigrati che non ab-