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— Vero; ma è così lunga procedura, e così odiosa!

— Odiosa può darsi; lunga, poi, no. Sa, signor Lorini, che ho letti ancor io gli articoli del Codice di procedura? Sicuro, ho fatta questa fatica. Non sono del resto che sei; dall’ottocento sei all’ottocento undici.

— Mi congratulo con te, figlia mia; — disse il signor Demetrio. — E che cosa dicono questi cari articoli?

— Che bisogna fare un ricorso al cancelliere del tribunale civile, esponendo i fatti e aggiungendo i documenti giustificativi; che il cancelliere presenta il ricorso al presidente, non più tardi delle ventiquattr’ore; che il presidente stabilisce il giorno in cui le parti debbono comparirgli dinanzi, e lì, se si presentano, deve tentare un componimento; se poi una parte non si presenta, o se, essendo presenti tutt’e due, una ricusa il componimento, deve trattarsi la causa. La trattazione sarà inutile, se le due parti consentono alla separazione; il tribunale la pronunzierà, quando ne riconosca i giusti motivi. Quanto ai giusti motivi, c’è un articolo del Codice civile, che molto chiaramente li accenna, ed è l’articolo centocinquanta. Tranne le sevizie e le minacce, delle quali ad ogni modo non avrei testimoni, i motivi ci son tutti, nel caso mio; c’è la colpa maggiore, che non nominerò, perchè odio le brutte parole; c’è il volontario abbandono, e c’è la ingiuria grave alla moglie.

— Ma questa benedetta figliuola ci ha il codice sulla punta delle dita: — gridò il signor Demetrio, ridendo.

— Grazie all’avvocato Calestani; — disse Fulvia; — ed io non so altro che questo.

— Le mancheranno poi sempre i documenti giustificativi; — osservò timidamente Virginio.

— Saranno testimonianze; — rispose la contessa. — Le persone di servizio, gl’impiegati del babbo, molti del paese potranno essere interrogati al bisogno.

— Che sfilata! — mormorò Virginio, chinando la fronte.