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Per tali motivi


«La Corte d’Appello di Napoli letti ed applicati gli Articoli 366, 398, 399 e 410 Proc. Penale;

Pronunziando in grado di rinvio, disposto dalla Corte di Cassazione con sentenza 23 febbraio 1899, revoca ed annulla la sentenza 15 luglio 1898 del Tribunale di Palmi, e dichiarando revocata ed annullata dalla Corte di Catanzaro con la sentenza 20 maggio 1896 l’ordinanza dello stesso Tribunale di Palmi, in data 13 aprile 1898 rinvia la causa al Tribunale medesimo per il dibattimento in merito alle imputazioni ascritte a Polimeni e Caracciolo.

Pareva, che dopo ciò fosse finita la lunga e dolorosa istoria — ma no.

Il Tribunale di Palmi — nell’ udienza del 22 gennaio ultimo — si trovò per la terza volta di fronte gl’imputati Polimeni e Caracciolo e per la terza volta non volle giudicarli. Vale la pena di riprodurre integralmente il pronunziato su cui è chiamata ora la Ecc.ma Corte di Appello delle Calabrie a giudicare.

Premesso l’accenno alle precedenti sentenze, il Tribunale di Palmi si diverte a ragionare ancora intorno il pronunziato della Corte d'Appello e della Cassazione — e poi continua:

«Allo stato, la posizione giuridica del Tribunale non è cambiata neppure di fronte al rinvio pronunziato dalla Corte d’Appello di Napoli, la quale essendo stata dalla Corte Suprema surrogata a quella di Catanzaro, altri poteri non poteva avere se non quelli che la Corte medesima dalla legge avea. E ciò implica che dessa avrebbe dovuto conoscere del merito della imputazione, riparando