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Considerato


«Che il dibattimento a carico di Polimeni e Caracciolo con due sentenze del Tribunale di Palmi e due sentenze della Corte di Catanzaro non abbia avuto alcuno svolgimento, non abbia fatto un passo e dopo sollevato nel primo dibattimento in limine lites la applicabilità dell’Articolo 7 Procedura Penale è ammesso dal Tribunale che parte l’errore gravissimo di quel Collegio, di aver creduto di definire una causa con un’ordinanza contraria al tassativo disposto degli Articoli 318 e 322 Procedura Penale ed a tutto il sistema procedurale che stabilisce doversi provvedere con ordinanza nel periodo istruttorio inquisitorio e con sentenza nel periodo accusatorio e nei pubblici dibattimenti a pena di nullità, consacrando i principi dell’orale pubblicità, e contraddittorietà, su di che né il Tribunale pon mente, nè la Corte, la quale in rito prima che in merito doveva annullare il primo pronunziato di Palmi, poichè egli è certo che il Tribunale di Palmi non procedè a dibattimento, non interrogò nemmeno gl’imputati sul reato loro addebitato, ma sollevato, dopo che le parti si furono costituite, la eccezione dell’applicabilità dell'Art. 7 Proc. Pen. quel Collegio lo accolse e dichiarò estinta l’azione penale. Ma prodottosi appello del Pubblico Ministero ed accoltosi dalla Corte di Appello medesima, contro l’ordinanza, col fatto dell’accoglimento dell’appello la ordinanza va revocata.

Pur troppo la sentenza della Corte (poichè la Corte emise sentenza e non ordinanza) non è da prendersi ad esempio per precisione, esattezza e chiarezza, ma se dinanzi il Tribunale si era dibattuto unicamente dell’applicabilità dell'Art. 7 Procedura Penale il Collegio lo ritenne applicabile e per conseguenza dichiarò estinta l’azione penale, ma l’appello del Pubb. Min. fu accolto e necessariamente, più che implicitamente, l’ordinanza veniva revocata ed annullata per la inapplicabilità del sudetto Art. 7 unica eccezione sollevata e dibattuta anche dalla parte civile già costituita poco prima all’udienza, senza eccezione ed impugnativa, unica statuizione appellata, ed il gravame accolto. Sarà implicita la revoca dell’ordinanza, sarà superflua o fuor di luogo l’ammissione della costituzione di parte civile, ma conseguenza sola ed unica, necessaria ed indiscutibile dell’appello accolto è la revoca e l’annul-