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Che sull’appello dall’ordinanza del Tribunale per parte del Pubblico Ministero, che si doleva dell’indebita applicazione dello articolo 7 Proc. Pen. la Corte di Catanzaro equivocasse sulla decisione appellata e sul gravame prodotto contradicendo allo stesso motivato della propria sentenza, quando anzicchè risolvere la quistione di ammissibilità o meno della querela si pronunziava sull’ammissibilità della costituzione di parte civile che non si era discussa dichiarandola regolare.

Che non meno erroneo sia stato il secondo pronunziato del Tribunale di Palmi che dall’equivoco in cui era caduta la Corte di Catanzaro, traeva origine per qualificare sentenza irretrattabile la prima sua pronunzia alla quale senza il giudicato di appello tendeva a conferire più ancora il carattere interlocutorio mentre poi da parte del Tribunale in ogni caso, avrebbesi dovuto far quistione di cosa giudicata non mai d’incompetenza.

Che per colmo di tutto ciò, la Corte di Catanzaro, con la impugnata sentenza disconoscesse il suo medesimo anteriore pronunziato, col quale pur equivocando deplorevolmente sull’oggetto della ordinanza appellata, intendeva implicitamente nello accogliere il gravame di ridare il suo naturale svolgimento al giudizio interrotto dappoichè dichiarando legittima la costituzione della parte civile, riconosceva per implicito e legittimo l’esercizio dell’azione penale, mentre poi la formola del presente giudicato della detta Corte a non trovar luogo a provvedere sull’appello del Pubblico Ministero non ha riscontro in alcuna disposizione di legge.

Che pertanto si renda inevitabile un nuovo giudizio, mercè cui sia riparato agli errori giudiziarii incorsi e a tutte codeste irregolarità rituali.

Per questi motivi

La Corte

accoglie il ricorso ed annulla l’impugnata sentenza rinviando la causa pel nuovo esame alla Corte di Appello di Napoli.»


In seguito a tale sentenza la Corte di Appello di Napoli in data 19 agosto 1899 decise come segue: