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plicitamente annullata, doveva il Tribunale riprendere la causa e giudicare in merito.

La Corte di Cassazione, con sentenza del 23 Febbraio 1899, statuì nel modo seguente:

[Relatore Luigi Lucchini
illustrazione della scienza e
della magistratura italiana
]

Considerando


«che veramente deplorevole sia il cumulo di errori in cui sono rispettivamente caduti i magistrati decidenti nella presente causa.

Che infatti non poteva il Tribunale di Palmi nella sua prima decisione del 13 aprile 1898, ritenere precluso l’adito alle querele di Cannatà perciò che chiamato in causa civile dal Caracciolo, egli si era difeso dall’azione temeriante contro di lui intentata sia perchè l’azione civile di cui parla l'articolo 7 Procedura penale e che è pregiudiziale alla querela nei delitti in cui è condizione di perseguibilità, non può essere che azione di danni, più o meno diretta ed esplicita ne sia la domanda di essa soltanto essendo quistione sul Codice di Procedura Penale, sia perchè deve trattarsi di azione civile promossa, scelta dalla parte offesa e non già come nella fatti specie, da essa subita, e sarebbe strano per non dire altro, che la parte lesa si vedesse chiuse le porte del procedimento penale sol perchè il colpevole avesse avuto lo sfrontato accorgimento di chiamarla previamente in sede civile per contestarle la sussistenza e legittimità del suo diritto che esso ebbe a disconoscere e manomettere.

Che a nulla approdi lo invocato principio reus in eccipiendo fit auctor, che é di mera azione civile e non può avere efficacia di sovvertire le precise e categoriche norme di ragione penale.

Che d'altronde, il Tribunale abbia commesso un’imperdonabile irregolarità rituale nel dichiarare, mercè ordinanza incidentale, non farsi luogo a procedere rispetto alla imputazione di abuso di foglio in bianco a carico di Polimeni e Caracciolo per estinzione della azione penale e ciò, tanto perchè doveva risolvere non con una semplice ordinanza in limine lites, ma con formale sentenza e dopo avere completamente espletato il giudizio, una quistione che involgeva la sorte di tutta la causa, quanto perchè in mancanza di querela non è che si estingue l' azione penale, ma questa non può neanche aver vita e principio.