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ciso l’incidente nessun provvedimento doveva indicare essendo sottinteso che il procedimento, sospeso a Palmi sull’incidente, dovesse a Palmi stesso proseguire — concluse che il giudizio emesso dal Tribunale di Palmi a 13 aprile 1898 era deffinitivo, cioè sul merito, e quindi si dichiarò incompetente.

Altro appello del Pubblico Ministero — altra sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro in data 3 dicembre 1898 — e questa volta la Corte fu d’ accordo col Tribunale, dicendo «che essa Corte aveva deciso sull’ammissibilità della parte civile, ma non si era pronunziata sull’ammissibilità o meno dell’azione che il Tribunale dichiarò estinta» e quindi la sentenza del Tribunale, non modificata e non annullata dalla Corte, era esistente — e perciò, se avendo il Tribunale deciso e la sua sentenza non era stata modificata o annullata, meritava conferma la sentenza del Tribunale che si diceva incompetente per avere già giudicato.

Questa sentenza della Corte d’Appello (3 dicembre 1898) fu gravata di ricorso per violazione dell’Art. 366 (1a parte) del Codice di Proc. Pen., perchè non potevasi ritenere deffinitiva la prima pronuncia del Tribunale emessa in limine litis, innanzi che si procedesse all’interrogatorio degli imputati e questa im-