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ordinanza di rinvio del giudice istruttore, senza bisogno di ulteriore rinvio della Corte.
c) che la Corte non poteva ritenersi competente a giudicare in merito, giacchè innanti al Tribunale non si era affatto celebrato il dibattimento, non essendosi proceduto all’interrogatorio. Gli Art.i 419 e 365 C. P. P. presuppongono che il giudice di prima sede abbia proceduto al dibattimento e questo venga annullato per violazione od omissione di forme di legge. In tal caso la Corte deve decidere in merito, ordinando, se occorre, la ripetizione del dibattimento. Nella specie la Corte non poteva ripetere un dibattimento, che non è mai esistito.
Malgrado la evidenza di tali ragioni esposte al Tribunale di Palmi, questo accolse l’incidente della difesa degl’imputati e affermando nel suo ragionamento che nella prima sua sentenza penale del 13 Aprile 1898 aveva dichiarato prescritta l’azione penale (mentre invece aveva soltanto risoluto l’incidente sulla costituzione di parte civile) — affermando che la Corte d’Appello con la sua sentenza del 30 Maggio 1898 aveva accolto l’appello del Pubblico Ministero, ammesso il Cannatà come parte civile, ma «senza indicare quali ulteriori provvedimenti intendesse prendere per il proseguimento del giudizio» — mentre la Corte avendo de-