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levò l’incidente sostenendo l’incompetenza del Tribunale pei seguenti motivi:
1. perchè la Corte non rinviò gl’imputati al giudizio del Tribunale; e, non essendovi rinvio, il Tribunale rimaneva legato dalla precedente ordinanza di non luogo.
2. perchè la Corte, annullando la precedente sentenza, avrebbe dovuto avocare a sè il merito della causa — e perciò la Corte di Appello soltanto era competente a giudicare gli accusati.
La difesa della parte civile controsservò:
a) che la Corte, ammettendo la costituzione di parte civile del Cannatà, implicitamente mise nel nulla la precedente sentenza del Tribunale del 13 aprile 1898, togliendo l’ ostacolo della inammessibilità dell’azione penale. Perciò il Tribunale non rimaneva legato dal suo precedente pronunziato, che oramai era stato virtualmente annullato dalla Corte.
b) che non occorreva che la Corte pronunziasse il rinvio, giacchè il Tribunale era già investito della cognizione della causa per effetto dell’ordinanza del giudice istruttore, che rinviò gli accusati al giudizio del Tribunale. Eliminato l’ostacolo del non luogo pronunziato dal Tribunale colla sentenza 13 aprile 1898, il Collegio rimaneva investito della causa per effetto della