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Cannatà non avesse scelto la via civile, mentre era convenuto e non attore nel giudizio civile, e perchè la difesa che sì è costretti a fare in giudizio civile da chi è convenuto non è da confondersi con l’azione civile che si sceglie e s’inizia per risarcimento di danni derivanti da un reato, dalla parte lesa come attore — e perciò era inapplicabile l’Art. 7 della procedura penale, il quale prevede il caso della scelta da parte del danneggiato — e sempre scelta dell’azione civile per risarcimento di danno, non già altra azione e molto meno eccezione a difesa.

La Corte di Appello di Catanzaro — con sentenza del 30 maggio 1898 fece dritto all’appello del P. M., appunto perchè il querelante Cannatà «non fu lui che istituì il giudizio civile contro il Polimeni e perciò non può dirsi che Cannata abbia scelto la via civile per sostenersi che non abbia più dritto ad agire in via penale» e per tali motivi la Corte ammise «la costituzione di parte civile fatta da Girolamo Cannatà nella causa penale a carico di Luigi Polimeni e Paolo Caracciolo».

In tal modo, tornò la causa alla cognizione del Tribunale di Palmi — nell’udienza del 15 luglio del 1898. E la difesa degli imputati sol-