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V. Incidenti e sentenze penali


     Venuta la causa all’udienza del Tribunale di Palmi, addì 13 aprile 1898, il Cannatà si costituì parte civile. La difesa degl’imputati, prima che si procedesse agli interrogatorî, esibendo le sentenze civili sopra accennate, si oppose alla costituzione di parte civile, sostenendo, che a tenore dell’articolo 7 (1.a parte) del Codice di proc. penale, il Cannatà non poteva più sperimentare l’azione penale.

Invano la difesa del Cannatà ed il Pubblico Ministero sostennero che Cannatà non aveva scelto l’azione civile, anzi nessuna azione aveva scelto, perchè, compulso in giudizio, era stato costretto a difendersi allo scopo di non pagare quella ingente somma che non aveva mai ricevuto: e che difendendosi in linea civile, non aveva chiesto nessun rifacimento di danno nascente dal delitto di abuso di foglio in bianco.

Il Tribunale, invece, ritenne che il Cannatà avesse scelto l’azione civile; che questa fosse stata per il risarcimento dei danni, e quindi non ammise la costituzione di parte civile e dichiarò «non luogo a penale procedimento sul conto degl’imputati Polimeni e Caracciolo».

Contro tale assoluzione produsse appello il Pubblico Ministero, perchè stava in fatto che il