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IV. Querela e istruttoria


     Da questi precedenti di fatto e di giudizî civili risulta che il Cannatà si vide vittima di una frode consumata a danno di lui dal Polimeni col concorso necessario del Caracciolo, non avendo il Cannatà ricevuto alcuna somma e non avendone il Caracciolo sborsata — e risulta pure che il Polimeni, con la complicità necessaria del Caracciolo, è per lo meno responsabile del delitto di appropriazione indebita con abuso di fogli firmati in bianco, delitto previsto dal combinato disposto degli articoli 417 e 418 Codice Penale.

Perciò il Cannatà espose a 4 novembre ’97 querela contro i sudetti Luigi Polimeni e Paolo Caracciolo per il suindicato delitto, chiedendone la punizione a norma di legge, riserbandosi la costituzione di parte civile per il rifacimento dei danni e interessi.

In seguito alla compilata istruttoria da cui emerse luminosamente provato il delitto essendosi Polimeni Luigi e Caracciolo Paolo resi rei confessi, essi furono mandati al giudizio del Tribunale per rispondere:


Polimeni di avere ricevuto, nell’inverno del 1895-1896, da Girolamo Cannatà cinque cambiali in bianco colla firma di esso Cannatà Gi-