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vero che egli aveva sborsato alcun centesimo, e se invece si era prestato ad architettare quelle obbligazioni sulla premura del Polimeni, nel cui interesse e d’accordo il Caracciolo compariva creditore.

Il Sig. Cannatà deferiva pure l’interrogatorio sugli stessi fatti al Polimeni. Ma, questi essendo contumace, il Caracciolo si oppose al chiesto mezzo istruttorio, sostenendo che dovevasi, a mente dell’articolo 324 del Codice di Commercio, emettere provvisoriamente la condanna al pagamento delle somme, non potendo l’eccezione di nullità ritardare l’esecuzione delle cambiali.

Il Tribunale di Palmi, con sentenza 23-31 luglio 1897 condannò Cannatà, avallante e Polimeni, accettante a pagare, con esecuzione provvisoria, le lire 4000 al Caracciolo.

Contro tale sentenza il Cannatà produsse appello a 11 ottobre 1897.

Il Pretore, però, con sentenza 28 luglio ’97, ammise il chiesto interrogatorio che sinora non fu prestato.

Il Caracciolo, in base alla sentenza del Tribunale, 31 luglio-4 agosto 1897, iniziò subito contro il solo Cannatà la procedura di espropriazione di tutti gl’immobili da lui posseduti — facendo con atto del 28 sett. 1897 precetto — contro il quale fu prodotta dal Cannatà opposizione come contro la sentenza fu prodotto appello, tuttora pendente.