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268 | ars et labor |
preordinato ad ottenerla diventa un'accidentalità trascurabile, il cui valore sfuggir doveva come sfuggì, al legislatore, quando alla stampa si richiamava anche per tutti gli altri modi di pubblicazione, che ad essa ha adeguato solo per dichiarare, come implicitamente dichiarò, che tutti dovevan per essere colpiti avere comune con essa il carattere della riproducibilità indefinita con mezzi meccanici, comunque disposti, dall'opera dell'ingegno.
Se così stanno le cose, tosto si argomenta come le conclusioni della Ditta cessionaria Ricordi debbonsi integralmente accogliere, essendo essere altrettante conseguenze necessarie d'una sola premessa. S'oppone la Ditta Anelli per ciò che ha tratto all'obbligo della rivalsa, cui crede di non essere tenuta perchè in buona fede. Ora, di questa sua buona fede vi avrebbe grave ragione a dubitare, avvegnacchè essa non potesse ignorare nè la proprietà delle opere nel Ricordi, come quella che è cosa notoria anche fuori dal campo musicale, nè l'attentato, che moveva al diritto altrui, inaugurando come fece coi rulli traforati un metodo destinato a rendere per la sua facilità quasi alla portata di tutti la conoscenza di spartiti costosi e malagevoli e a limitare se non forse ad eliminare lo spaccio dei medesimi in rappresentanza dei loro autori la Ditta Ricordi quale loro cessionaria, con ragione accampa di volere a sè esclusivamente riservato.Ad ogni modo l'allegata buona fede, anco se esistente, non potrebbensi con fortuna allegare dalla Ditta Anelli, la quale con maggiore attenzione, del resto in lei doverosa, atteso il genere dell'industria iniziata, avrebbe potuto facilmente prevedere le conseguenze del proprio operato e guardarsene a tempo. Una cosa soa esime l'autore del fatto dal dovere, che altrimenti gli corre, di risarcirne le conseguenze a chi assume d'averne attinta ragione di pregiudizio ed è il diritto di fare, che la Ditta Anelli certo non ha. “Nemo dammun facit nisi qui facer quod facere jus non habet„. Che poi vi sia stata mala fede o al contratio una condizione di ragionevole credenza, che escluderebbe alla persuasione di fare opera lecita nella Ditta Anelli l'intenzione di nuocere, è cisa che ai più della presente controversia non interessa. Potrebbe avere un'utile influenza nel giudizio penale, non ha però alcuna nel civile, ove si persegue il danno, anche se irrogato da tale, che non lo abbia voluto, “etiam ab eo qui nocere noluit„ (L, 5.a §. 1 Diz. ad lez. Aquil).
Per le spese esse seguono la soccombenza e circa l'invocata esecuzione provvisoria essa non può negarsi, essendo il diritto della Ditta attrice fondato su titoli autentici.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara: 1.o costituire violazione del diritto di edizione vigente su opere musicali protette dalla Legge su proprietà artistica e letteraria la riproduzione delle opere medesime o parte di esse col sistema dei così detti rulli musicali perforati fabbricati dalla Ditta Anelli & C. nei rapporti della Ditta G. Ricordi & C. di violazione dei diritti d'autore ad essa spettanti sulle opere, delle quali è legittima proprietaria e specialmente di quelle portate nei cataloghi della Ditta Anelli e supplementi finora pubblicati:
a) per aver pubblicato opere appartenenti al primo periodo;
b) per aver ommesso di denunciare il numero di esemplari riprodotti delle opere cadute nel secondo periodo.
Inibisce alla Ditta Anelli & C. di fabbricare rulli musicali perforati, riproducendo opere di proprietà della Ditta G. Ricordi & C. tuttora comprese nel primo periodo di proprietà-
La dichiara tenuta a denunciare il numero di esemplari, che sarà per fare delle opere caduta nel secondo periodo, giusta quanto dispongono gli art. 9 e 30 della Legge 18 settembre 1882 sulla proprietà artistica e letteraria.
Condanna la Ditta Anelli & C. al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio, cui pure rinvia la domanda d'aggiudicazione dedotta sotta al N. 7 dell'atto di citazione.
Condanna pure la Ditta Anelli alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in lire seicentocinquantasei e sentenza.
Munisce la presente della clausola di provvisoria esecuzione.
Così deliberato dal Tribunale Civile di Cremona — Addì sette del mese di febbraio 1906.
F.to Sicher — Bonuzzi.
F.to Dallamano, Estensore.
F.to Marenghi, Cancelliere.
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