Pagina:Ars et Labor, 1906 vol. I.djvu/291

CRONACA GIUDIZIARIA


Crediamo opportuno per la novità del caso di pubblicare in extenso - la sentenza del Tribunale di Cremona nella nota causa promossa dalla Ditta G. Ricordi & C. - contro la Ditta Anelli & C. di Cremona.

Il Tribunale di detta città, accogliendo la tesi della Ditta G. Ricordi & C. sostenuta dall'avv. Umberto Campanari e studiata in concorso dell'on. prof. avv. Emanuele Gianturco e dell'on. Ettore Sacchi, così ritenne:

IN FATTO


Con ingegnoso congegno ideato da una fabbrica americana si è ottenuto un instrumento conosciuto in commercio solla la denominazione “Cecilian - Pianola - Eolian„ che applicato ai pianoforti ordinari sostituisce l'esecuzione dell'uomo. La macchina però da sola non basta; a raggiungere lo scopo ultimo occorre l'impiego della musica preparata in modo adatto all'instrumento. Essa viene di conseguenza predisposta sotto forma speciale di carta traforata avvolgibile sopra rulli di legno, conosciuti sotto il nome di rulli musicali traforati.

Fra le Ditte che si dedicarono a tale specialità, vi fu pure la Ditta Anelli & C. di Cremona, la quale imprese a pubblicare sotto questa nuova forma, parecchi lavori musicali.

La Ditta G. Ricordi C. avendo constatato che in tali riproduzioni figuravano opere delle quali essa è proprietaria, ritenendosi pregiudicata nei suoi diritti, è insorta contro la Ditta Anelli, promuovendo azione e formulando le istanze superiormente tenorizzate.

DIRITTO


Basta ricordare in che modo avvenga la preparazione dei rulli e quale forma schematica essi presentino all'occhio dell'osservatore, per tosto indurne che la riproduzione della musica è per essi perfetta, identica essendone la notazione, diversa solo apparendone la disposizione e configurazione materiale. Le note non sono più scritte sulle cinque righe e quattro spazi, oppure sopra o sotto le righe stesse, ma invece vengono segnate mediante fori praticati in carte speciali su altrettante righe quante sono le note dell'instrumento meccanico, che possono riprodursi al piano forte ordinario. Per ciò poi che riflette il loro valore rispetto al tempo, ai segni speciali della scrittura musicale, corrisponde, nella zona avvolgente i rulli, una maggiore o minore lunghezza dei fori.

Di fronte a simili risultati, male si comprende come la Ditta convenuta, possa farsi contestare l'applicabilità all'ipotesi concreta, dell'art. 2 Legge sui diritti d0autore, che adegua all'interdetta pubblicazione, la stampa o altro simile modo con che la Ditta sostiene essersi voluto contemplare tutti quei modi che al pari della stampa importano soltanto una meccanica riproduzione dell'opera dell'ingegno, mentre nel caso presente, vi sarebbe stato a suo dire, da parte dell'inventore dei rulli traforati, un vero e proprio lavoro intellettuale, una certa genialità di trovata da togliere al lavoro compiuto quel che di materiale, che è la caratteristica generale a tutte le riproduzioni contemplate eseguite e perseguite dalla legge. ma l'obbiezione è più apparente che reale, essendosi il patrocinio della convenuta Ditta invano sforzato d'attribuire all'opera della propria cliente un carattere di originalità e di genialità, che non le compete, volta che l'attività di essa, si è risolta nel sapere adattare la notazione al meccanismo cui doveva servire, ma con questo, la notazione è rimasta immutata tanto che anche un non pratico di cose musicali con un regolo, ove sieno segnate progressivamente tutte le note corrispondenti a quelle, che l'instrumento meccanico può riprodurre, legge sul foglio traforato mano mano che si svolge correntemente la musica. Sarà lo espediente adottato ingegnoso finchè si vuole, ma non si afferma che esso abbia in sè alcun che d'originale o di geniale, essendo sempre un mezzo preordinato alla riproduzione meccanica dell'opera musicale. Che se avesse voluto poi il procuratore della Ditta convenuta assumere che un simile mezzo per potere venir perseguito, debba presentare dei caratteri identici o almeno analoghi a quelli della stampa, avrebbe proclamato un grandissimo errore, che confutano a un tempo la lettera e lo spirito della legge. La lettera, in quanto le parole “simile modo di riproduzione„ già riportate, si applicano alla stampa non come tale e cioè come tecnica, come artificio, come manualità instrumentale, ma alla stampa come il modo più comune e ordinario di riprodurre le opere dell0ingegno, ond'è che l'aggettivo “simile„ usato nell0inciso, dato anche di questo l'ordine logico e grammaticale, ha un senso più lato e d'altra parte anche più razionale che non sia quello del patrocinio della convenuta Ditta assegnatogli. Lo spirito, dappoichè, che sia poi uno o l'altro instrumento riproduttore, quando il risultato sia quello di poter per esso ottenere una indefinita ripetizione dell'opera dell'ingegno, la conclusione non mutando, non potrebbe venire a diversa stregua regolata.

Di fronte alla risolutezza finale, che è la sola cosa, cui il legislatore abbia potuto avere riguardo, perchè la sola, che abbia in sè la ragione del temuto pregiudizio, il rilievo tecnico dell'instrumento