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del Ciuile. 23

Ecofivogliamofianoofferuati , che quantoalligiorni feriati in honor di Dio,nonfipoffaacconfentendo ancole parti, dimandare, è fare cotaalcu- naattinenteà Giudici}: & ciò che farà fatto, nelli predetti giorni, ipfo iure fia nullo,edi niunvalore.Saluo però,chele citationi ottenute nè giorni non feriati,fipoffano effequire nè detti giorni feriati,per il tempo de giorni non feriati. Aggiongendo anco, chenel tempo del Carnouale , delle Meffi, Vendemiefia leccito procedere in Criminale, mercedì, e danni dati, come difopra.

Dichiarandodi più, che nelle ferie del mietere, vendemie, e Carnouale fi poffa con confenfo delle parti, d tacito, ò efpreffo agitare nelle caufe: duero fe fia renunciato alle ferie proffime introdotte in vtilità de gl’huomini, ne l'infrafcritte, ed in tuttele caufe, che per natura fua di legge commune, è de Scatuti fono fummarie, e privilegiate.

Che gli Decreti, e precettifi,puonno fare anco in giorniferiati. Cap. 40.

E Hegliprecetti, autorità, e decreti fi poffano fare, edinterporreanco ingiorni feriati, eccettuati quelli, che fono in honorem Dei ; edin qual fi voglia luogo della Citrà,del Vefcouado,e Diftretto di Trento,ftan= doia piedi, e fedendo; e cofì fatti, ed interpofti habbino la fua fermezza.

Dellecommillionidelle caufe. — Cap. 4r

Rdiniamo, che ciafcuna commiffione di caufe, da farfi per l'avenire ad

alcunolurifperito del Collegio della Città di Trento , fidebbi fare dal Giudice, oue fi tratta la controuerfia , di confenfodelle parti; le quali douranno nominare i Confidenti, tanti per parte, chefiano del detto Col- legio , daltri,fe nel Collegio non fi potranno hauer Confidenti ; inmodo; chele parti s'accordino almeno invno: e la commiffione fatta in altrama? niera nonvaglia de iure:che fe àcafo le parti,ò vna futle negligente tra’Lter= mine da ftatuirfi dal Giudice, cioè da terza alvefprose dal vefpro finà terza del giorno feguente,alhora il Giudice faccia l’elettioneà fuo piacere:il qua- leIurifperito cofi eletto fia obligato infpatio di giorniventi, dopo hauuto ilproceffo, prefentare in feritti 11 fuo configlio foprala caufa , al Banco del Podeftà, ò Giudice,oue fidifputa la queftionesaltrimente cafchi dalla com» miffione , fenon fia itato ragionevolmente impedito: alla qual caufa non pofla più effer affonto. Etiil falario d'eflo Iurifperito,e de compagni, fefa» rà accompagnato, fi taff , come nelli Statuti de falarijs Iudicum: e fimerti in fequeftro appreflo al Notaro della caufa, ò caufe: finche etfo Eletto hau- rà dato ilfuo confeglio in feritto, chiufo, efigilfato, in fpaziodelli giorni già detti ,al Banco del Podeftà, ò Giudice, il quale fia obligato far]a fen- tenza , conformealtenordelconfiglio , interminedi tre giorni giuridici proffimifequenti, dopo dato il configlio .

Che