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del Ciuile. 5

moftio, òdenoftri Succeffori, fia obligato venire nel tempo àfeprefillo;e commandato per l'officiale, per giurare, e preftareteftimonianza della ve= rità auanti'l Giudice, forto pena di carantani ventiquattro,per la prima ci- tatione, eperl'altrefi radoppij: la metà à quelli,c'hauranno commeffa la cia tatione; l'altrametà alla Camera Fifcale di Trento ; al pagamento della qual pena fia sforzato realmente, e perfonalmente: fe qualche giufta caufa non l’habbia impedito, in arbitrio del Signor Podeltà.

Comes'habbino d’effaminare gliteltimoni. Cap. 27.

Rdiniamo, che’ Giudicedella caufa fiaobligaro effaminare bene se

diligentemente gli teftimoni da produrfi dalle parti ; da perfe fteffo; infieme col Notaro della caufa s fopra gli Capitoli, & interrogatori) delle parti: e cafos che'l Giudice sicufafle eflaminare, ò nonpoteffe , deputivn effaminatore, ò più ad effaminare detti teftimoni, quali effaminati, ricena- nolamercede, manon il Giudice; il quale fe commetterà carico taleal fo+ Jo Notarodella caufa, l'effamefia di nifunvalore è E l’ilteffo Giudice in- fieme col Notaro incorra nella pena dilibredieci, perciafcuno, e ciafcuna volta, ipfo fato; la merà alla Camera Epifcopale, l’altra metà d'efer ape plicata alla Communità; e di più fiano obligati all’interefic alla parte: cfa- minato il tetimonio, fe glilegga il fuo teftimoniato . Parimente gl'effa- minatori fiano obligati tener fecrete l’atteRationi dellitetimoni 3 Non pa- lefandoli in qual fi voglia maniera adalcuna delle parti, ò ad altra perfona; finallaloro publicatione: fotto pena di libre dieci d'applicarfi comedi fo- pra; oltral’altre pene limitate dalla legge.

Delle proue dafarfià fuo tempo . Cap. 28.

Rdiniamo, chefattalacontetationedella lite » comedifopra, vera-

mente, òfintamente, trà qual fi vogliaperfone, ciafcuna delle parti debbi farlefueproue, intermine di quindeci giornivtili, dopola conte- ftatione; di modo, cheliteRimoni giurino , e teltifichino neldetto tempo. Saluo, che'l Giudice, ue fitratta la caufa, pofla fminuireil termine, con cognitione della caufa, hauuto riguardo alla qualità di lei ; il qualtermine fia communeàl'vna, el'altra parte . Che fel Giudicedafe fteflo abbre- Miarà iltempo,s intenda abbreuiato è l'vna, el'altra parte: nel qualtermi- neabbreuiato fi ferui la forma del prefente Statuto, à farle proue: volendo anco, chefidijvn folo termine probatorio, enonpiù, es'intendano giorni vtili,ne quali, per legge municipale,fide etenerragionese ne qualiil Giu- dice, ouefi tratta la caufa , venirà al Tribunale, eperfeverarà al Banco del fuo vffiziol'horegiuridiche ordinarie, e nonordinarie . Douendo il Nota- rodelGiudice, daltro Notarofcriuere negl’atti , inche giorni il Giudice fiavenuto, eperfeueratoalBanco ; acciò in qualunque tempo fi poffa co- nofcer la verità; fotto pena dicarantani trenta » perciafcuno, eciafcuna volta. E nelliprimi quattro giorni delli quindeci,l'Attore debbi produrre tutte le fue pofitioni, capitoli, de qualivorrà feruirfî nella caufa ;à fundar la fua intentionerealmente, & attualmente; cofî anco il Reoin fpazio d'ot- to giorni, dalla conteltata lite, fia obligato produrre tuttele fuceccettioni dilatorie,e peremptorie, pofitioni, apitoli, dequali vorrà preua la caufa, perriffiutarel’intentione del'Attore, e fundar1a fua diff a; qual

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