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del Giuile. 5

hora . Conobligo al Giudice di fareal Tribunale della Giuftitia, finalla loro fpeditione. E chi contrafarà nelle cofe predette, d in alcuna diloro, incorra, ip{o fa&o, nella pena d’vna libra, di buona moneta; la metà d’ap- plicarfi alla Camera Epifcopale , l’altra metà al Collegio di Trento; pet ciafchedunavolta:nella qual pena il Giudice debbi im mediatamente con= dannare gli colpeuoli,e fargli pignorare, fe non paganofubito .

Della conteftatione della lite . Cap. 18.

Rdiniamo, che prodotta la dimanda, duerlibello in qualunqueattio-

ne, ouervffizio di qual fi voglia Giudice, doffitiale noftro, ddeno- ftri SuccefTori, nelli cafi, ne quali, fi deue produrre, fattalacitatione, fe non compare la perfona citata al termine della citatione » fcrittanegl'arti per il Notaro, appreffoal Giudice, quer Officiale » fotto'Iqualeè (tata pro- dotta, fiainelertionedegl'Attori, ò pigliarla tenuta , ò farpronunciarla lite per conteftata ; e s'intenda efler rifpofto alla dimanda col negare; &fi proceda, come fela lite fulle tara conteftata legitimamente trà le parti:che fel Reo comparirà nel termine à fe prefiflo, rifponda alla dimanda , conte- ftando legirimamentelalite, non obftando eccettione alcuna: qual rifpofta feruiper conteltationedellalite; efipofla procedere, come fela lite folle ftaca conteftata: chefericuferà rifpondere, nè contefterà lalite , fi reputi comeabfente, cfi proceda comedi fopra.



Che’ termine conceffo i provare, ferue per conteltatione. Cap. 19. P Arimente ordiniamo, che ciafchedun termine conceffo alle parti, per

prouare, vaglia in luogo dilite conteftata , ed induca conteltationedì lire; fe pure quetta nonè tata indotta.

Delli capitoli, che devono ammetterfi. Cap. 20.

Arimentedeterminiamo , che tutti li capitoli, tanto nella caufa prin= p cipale, quanto nell’appellatione, fiano ammefi, fe non faranno dupli- cati; falua laragione de gl'impertinenti edi quelli, chenondeuono effe ammeffi nel tempo della difputadeila fentenza definitiva ; non obftando qualfivoglia ftatuto. Il medemo s'oflerui nelle pofitioni.

Dilegitimar gl interrogatorij. Cap. zr. O Rrdiniamo, che gl’interrogatorij daprodurfi, fiano legitimatiper.il!

Giudice , il quale debbi cancellare quelle cofe , che à fe parerannio non legitime, auanti che fiprocedaall'effame de teftimoni.

Di quelli, che producono capitoli, pofî- tioni, eccettioni. Cap. 22.

Rdiniamo, che ciafcun producendo libello , dimanda; pofitioni, ca? pitoli, eccetzioni, replicationi,e cofe fimili, refcritto,ducr fuppliche, daltre