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12 Librò Delli Procuratori non reuocati. Cap. 14. PArimenteordiniamo,fe’l Principale farà in Giudizio pcrmezodi Procuratore, e comparirà, facendo anco termine , non s’intenda riuccato il mandato del Procuratore , per tale comparinone ratta anco più volte , auanti, ò dopo la conteftationedella lite: fe non habbi efprelfamente riuo- cato lo Hello Procuratore. Di nominare il Padrone. Gap. if. PArimente ordiniamo, che ciafcheduno, il quale farà flato chiamato, ò fi chiamerà in Giudizio, per caufa di controuerfia reale, ò quali reale, iia obligato auanti la liteeonteftata, ò tenuta per tale, ò almeno nel tempo della conteftatione nominar il Padrone . Chefe dopo lo nominalfe, li proceda nondimeno contradi lui,come fe veramente poffedeffe la cofa contro- uerfa: & fia obligato alli danni, ed interefte dati all’ Attore. Che fe poi no- minaffe qualche potenteper dignità, òuervffizio, ò in altro modo: onero perfona non fottopofta alla Giuridittione pieno iure, & il nominante, ò il nominato non prouarà legitimamente in fpazio di fei giorni vtili, da computarli dal giorno della detta nominatione, che’l nominato habbi polìedu- to veramente cofa tale, almeno per tre meli auanti l’accennata nominatione, s’intenda tale nominatione fittizia, ed in fraude dell’Attore j la quale perciò non obliarne, li proceda nella caufa. De gl’Attendenti, òCollaterali. Cap. 16. PArimente determiniamo, che fe alcuno agita, ò defende,fia egli Afcen- dente, Defcendente, ò Collateraledi qualche perfona viua, òmorta, fin al quarto grado, & è creduto per tale ; fe 1 Giudice anco coli ftima, non fono necelfarieprouealcune: mas’eglièd’altropcnlìero, eperciòbifogna adoperar le proue, quelle li faccino nel tribunale, doue li tratta la caufa, fummariamente, fenza capitoli, e pofitionijbaftando nelle predette,le proue per voce, e fama. Saluoperò,fe’l contrailo fulfe tra perfone; pretendenti Thereditàdileuno, per ragione di parentela, in grado più vicino: che’n tal cafo s’adoprino le proue chiare, fecondo la forma delle leggi, e Statuti dì Trento. In che maniera fi debbino portare gli Procuratori. Cap. 17. Rdiniamo, che gli Procuratori, & altri comparenti in Giudizio, per, vJcaufa di dire, dimandare, defendere fatto, e ragione fua , ò delli Tuoi principali, debbino dire honeftamente il fatto, e ragione fua,ò delli principali, dimandare, defendere ordinatamente, e con voce balfa, in modo,che fianointelì, edalNotarolìpolfa fcriuere vna volta lafollanza de loro ragionamenti: nè alcuno delli comparenti habbi ardire efclamare , ò interrompere il primo, che ragiona, ma afpettare il fine del lui difeorfo, poi d’uno in vno fi proceda, fin tanto, che tutti faranno vditi, per quella volta, ed bora