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minando, che qualunque citatione, elfecutione, relatione, prefentationc di lettere fatt^ in qual fi voglia giorno anco feriate in honorediDio, che per il giorno non feriato debbi comparere, vaglia, e fia rata ; hon obliando legge, ò confuetudine in contrario. Delli citati, e non requifiti. Cap, 7. DEterminiamo, che fequalcheperfona querelerà, ò farà citare alcuno, con farlo anco dimorare alla prefenza del Giudice, fenzadirle, ò dimandarle, che cofa pretenda: anzi lo farà citare per altro giorno, incafo tale l’attore, che hà fatto citare, fenza dire, ò fare nel primo termine, fia conda nnato nelle fpefete fe nel giorno della feconda citatione palfarà anco confilentio, il Giudicclo condanni in carantani dodeci d’applicarfi alla Camera Episcopale; e di più nellefpefe, ed interelfefattedal citato, col venire al Giudici©, Ilare, e ritornare, da talfarfi dal Giudice, fe pure quello non conofcerà, che per giufto impedimento habbi celfatoprocedere contrai citato. Delli precetti ordinati per il Signor Pode/ìà. Cap. 8. Ordiniamo, che fe’lSignorPodeftàimponeràprecetto, ambafeiata, ò mandato ad alcun officiale, da farli àperfona , òallaluicafa,adin- lìanzad’alcuno, fotto fequellro,òdi tener in fa!uo,òuer per altra caufa, il detto officiale fia obligato in fcritti portar il tenore delle dette cofe, altri- mente il mandato non vaglia: fe à cafo non fi facelfeper citationi al compa* rere, eriIponderein Iure. Delli Sindici delle Ville. Capi' ORdiniamo , che gli Sindici di qual fi voglia Pieue , che farannopro tempore, fiano obligati in fpazio di giorni quindeci, perpetuis temporibus, dopo la morte del padre, ò della madre,ouero dal tempo, chi li pupilli fi trouano fenza tutori, denunciare alli Giudici delle tutele, che faranno pio tempore, la morte del padre,ò madre di famiglia, che hàlafciato pupillo, pupilla, ò pupilli, fenza tutori,fottopena di due lire; la metà d’appli- carfi al Vefcouadn; l’altra mità alla Communuà. La quale denuncia fi faccia, quando le facoltà delli pupilli eccedono lafummadi Fiorini cento; c per fchiuarele fpefedel viaggio; douendofi fare la denuncia, li Sindici portino fècola deferitionede beni attinenti alli pupillijdaprefentarfi al Nota- ro: e vengano due delli più proffimi,ò vicini delli pupilli,infieme con li Sindici; qual: proffimi, ò vicini giurino, che non fanno, che fi trouino altri beni, che gli deferitti . Refiando in fuo vigore lepenede Iure Communi centra quelli,alli quali incombe dimandare, che fi diano li tutoli. Parimente ordiniamo, che gli Giudici delle tutele , in termine d’otto giorni dopo la predetta denuncia, debbino hauer allignato alli pupilli, vn tutore, ouero più idonei, fotto pena di tre libre d’applicarfi, come di fopra. ll l’alario delli Giudicidellerutelefiad’vn Rainefe nedi maggiorfumma, in tanto che fi contentino ne pollino pretender altro; &pervn attofolo, mezoRainefe . Delli