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§ Libro Delle controuerfie tra parenti. Arimente determiniamo, che feperl’auenirenafceràcontrouerfianei- ^ la Città, e Diftretto di Trento tra padre, e figliuolo, Auo, e nipote, & altri afcendentij&defcendenti; tra collateraliinlineapaterna,ò materna, fin alli fecondi cugini inclunuè : tra zio paterno, Òzia paterna, ò dipoti : òuero tra zio materno e zia materna, e nipoti: tra marito, e moglie: tra fuo- cero,egenero,ò nuora: tra cognati,ecognate:mortaancolaperfona ch’era fundamentode 1 affinità: il che s’intenda fidamente nelle controuerfie principiate nel tempo, nel quale viueua la perfona, che fìi radice dell’affinità : e lotto il mafichio fi comprende anco lafemina. Sia obligatoii Podeftà, che farà prò tempore, sforzare detti litiganti 4 fiano di qual fi voglia cohditio- ne, e qualità, c’haueranno cominciata la lite, eleggere due communi ami- jFf* quali fommariamente, e lenza figura di giudizio,in qual fi voglialuogo* e tempo feriato, e non feriato introdotto per vtilità degl’huomini, debbino in fpazio di tre meli continui, dopo faccettato compromelfo, fiotto pena di libre cinquanta, di buona moneta, d’applicarfiallaCameraEpifco- pale, fe non faranno fiati impediti dagiufta, e legitima caufia, debbino;, dico, conolcere,, e terminare detta lite, e controueriìa, aggiongendo nella fuadefinitioneìapenacontralapartedifiubid!ente'3nellaqualpenas’inten- da tante volte incorfa,quante contrafarà alla feguita dichiaratione,la quale douraeifer rata, e ferma: in tanto ch’l Podeftà, ò altro Giudice, Ò altro Vfficiale ricercato fiaobligato con opportuni rimedij far eflequire, e sforzar le parti all olferuanza della dichiaratione: non obftante appellatione, © contradittione alcunamomefe dalle partì fufièfiato con ogni pienezza d’« autorità compromeflò nè gl’Arbitri,ed Arbitratori giàdetti : quando però gli fteffi communi amici non haueifero enormemente, ò inganneualmente aggrauata alcuna de leparti: che’n tal calo, la caufa fi pò(fa ridurre à l’arbitrio del Giudice ordinario j, dalla cui fentenza, fefarà conforme al primo Laudo, non fi poffia appellare, ne di riduttione, nè di nullità trattare. Che fe li due eletti non s’accordaranno nel definire, le dette parti poffino,e debbino elegger vn terzo, nel fpazio di quattro giorni, computando il giorno, nel quale gli nominati Arbitri hauranno notificata la dificordia à Noi, òà Succeffori noftri, ouero al noftro Podeftà, ò Vfficiale ?&le le parti in fpazio di quattro giorni non s’accordaranno nèl’elettione del terzo, alhora tale terzo fia eletto da Noi, ò da Succefiori noftri 3 ouero dal noftro Podeftà, ò Vfficiale, nella forma, che s’eleggono gli Sapienti per confieglio nelle controuerfie . Et ciò chela maggior parte de gl’eletti determinaci debbi effer ©fieruato dalle parti, come sedetto difopra . Et di piu Noi, e gli noftri Succelfori 3 ouero il noftro Podeftà , ò altro Vfficiale sforzaremmo realmente, e perfonalmente gli nominati eletti à conofceree terminare la que- ftione nata trà leparti: il che s’intenda tanto delle prefenti pendenti, quanto delle future. Del medemo. Parimente determiniamo, che,fatto il compromeftb, eprefentatala dimanda à gl’Arbitri, in fpazio di treroefi continui, la detta caufa debbi ter- tornarli; e cafo, che non fi finifea, s*intenda, nellVltimo giorno del termine delti Cap.f