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34 | le più antiche carte |
Statuti del 1290 dicono espressamente che il console abbia illud salarium quod deputalum est ei et constitutum per Comunitates; e noi possiamo ricavare dalle altre carte che a Storo ognuno era tenuto di dar loro un planelo per ogni lira d’estimo, e che a Condino ritenevano tutte le multe inferiori ad una data somma e percepivano inoltre un terzo delle multe dei forestieri, spettando gli altri due terzi al Comune e agli accusatori. Dovevano avere poi qualche altra entrata straordinaria, ed è, nella sua ingenua semplicità, interessante la deposizione di un testimonio condinese del 1289, il quale, dopo di avere detto che quelli di Castello si portavano a Condino per ottenere dai consoli licenza di usufruire di certe montagne, aggiunge: remunerabant etiam me quod eram sindicus et allios ut daremus eis verbum pubblicandi in dictis montibus.
La più alta espressione della vita comunale è rappresentata dagli Statuti. E naturale che quelle associazioni di uomini seguissero nella amministrazione delle cose loro delle norme fisse; ma queste tuttavia rimasero per lungo tempo nella tradizione orale, passando di generazione in generazione, senza che un atto pubblico le ratificasse e le confermasse, senza in una parola che la consuetudine diventasse legge scritta. Questo fatto successe assai tardi, specialmente nelle Comunità rurali del Trentino; così che, mentre nel territorio di Bergamo si possono trovare già alla metà del secolo XIII degli statuti notevoli per l’abbondanza dei capitoli e per la varietà delle cose cui si riferiscono, nel Trentino non abbiamo, per quanto ci è noto, degli Statuti rurali che sieno anteriori al secolo XIV. Anche nelle nostre carte non troviamo raccolte di ordinamenti comunali nel dugento; tuttavia meritano una speciale considerazione sotto questo aspetto gli atti, che abbiamo già ricordati, relativi a Pradibondo, quelli sopra tutto del 1165, nei quali ci appaiono i vicini congregati in generale adunanza che stabiliscono delle norme comuni per l’amministrazione e il possesso di quelle loro terre. Cosi risentono già dello statutario le designazioni dei beni comuni, alle quali si aggiunsero talvolta delle deliberazioni relative ai terreni; le convenzioni che intervenivano tra le Comunità per le vie e i pascoli da usarsi dai vicini di più ville, e infine le determinazioni dei confini e dei lavori da eseguirsi dagli uomini di vari Comuni, alcune delle quali contengono