Pagina:Archivio storico italiano, serie 5, volume 7 (1891).djvu/44

24 le più antiche carte

Queste porzioni di terreno non dovevano però essere concesse gratuitamente alle famiglie della Comunità; nei documenti infatti si fa parola di alienazioni; e, d’altra parte, è giusto ammettere che i possessori dei terreni (pure restando sempre legati verso il Comune da quegli ordinamenti che avevano parvenza di vincoli feudali), ne pagassero una rendita in denaro o in natura, o un premio fisso all’atto dell’acquisto, perchè coloro che non potessero ottenere di quelle terre, ne avessero almeno quel vantaggio che loro spettava come membri della Universitas. In appendice ai secondi statuti di Condino troviamo un elenco di divisioni di una località comunale, concesse a varie persone del paese, alle quali segue un altro breve elenco di desene facte in pratibus, che non paiono altro che nuove divisioni. Che cosa significhino poi queste desene non apparisce troppo chiaramente dai nostri documenti; sappiamo tuttavia che nelle limitrofe valli del Bresciano le decanie erano vere partizioni territoriali, i cui abitanti erano tenuti a corrispondere al loro signore, il Vescovo di Brescia, delle prestazioni in generi o in denaro. Le nostre desene potevano ben essere delle terre concesse in feudo dalle Comunità ad una o più, forse a dieci, famiglie, con l’obbligo di compiere quei lavori che venivano stabiliti dall’assemblea generale e che consistevano specialmente nella costruzione e nella conservazione delle vie e degli argini comunali1. Alla esecuzione di queste opere erano però chiamati tutti i vicini; ce ne sono prova i primi Statuti dì Condino che condannano a una multa chiunque non venisset ad laborerium comunis; ma pare che i vicini fossero divisi in decene, alle quali spettasse sopra tutto il compimento delle imprese ordinate; infatti i secondi Statuti, dopo di avere sta-

  1. Alcune delle divisiones e delle desene succitate sono dette forensium, il che pare strano, conoscendoci gli statuti che proibivano che gli estranei godessero dei beni comunali. Questo del resto si può spiegare coll’ammettere che il Comune affittasse parte de’ suoi pascoli ai forestieri, come si riscontra essere successo infatti sempre nei secoli posteriori; d’altra parte questi non acquistavano alcun diritto sulla terra da loro interinalmente occupata, per usufruire della quale soddisfacevano agli obblighi di prestare la mano d’opera, effettivamente o con una somma corrispettiva, ai lavori comunali.