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18 le più antiche carte

tutta la Pieve e rappresentava infine questa nello vertenze col Vescovo e con le altre Pievi. Un accordo fissato tra Agrone e Lardaro nel 1295 (doc. XXXV) fu confermato dal Sindaco generale della Pieve; e una determinazione dei terreni comuni, fatta nel 1305 (doc. XL) fu pure l’anno seguente ratificata dallo stesso e dai consoli della Pieve. Riguardo a questi poi è importante di notare, che essi erano noi medesimo tempo i consoli delle singole Comunità in cui la Pieve era divisa, cosi che si potrebbe agevolmente ritenere, sebbene questo esempio non sia suffragato da altri simili, che al Sindaco generale fosse unito un consiglio, composto dai consoli dei Comuni, al quale spettasse la trattazione di alcuni affari, restando però quelli di maggiore entità di competenza dell’assemblee di tutti i parrocchiani1. E questo è tanto più ammissibile, in quanto che una simile organizzazione corrisponderebbe esattamente, come vedremo in seguito, a quella delle Comunità, dove l’amministrazione era divisa fra i consoli, i consiglieri e la vicinia. Aggiungeremo in fine che i già ricordati Statuti del 1290, pure lasciando ai Comuni libertà di azione, proibirono sia le adunanze delle singole Pievi, sia quelle di più Pievi insieme, senza la licenza del Vicario o del Capitano; la qual cosa ci prova di nuovo che le Pievi figuravano come circoscrizioni politiche, mentre le Comunità non avevano che un carattere economico.

E che infatti la costituzione dei Comuni di montagna non sia che la conseguenza delle condizioni economiche della regione, ci pare si renda evidente a chiunque. Tutti gli storici dei Comuni italiani, chi più chi meno, accennarono all’esistenza di certi territori intorno alle città, goduti da tutti i cittadini insieme; taluno poi volle in questo fatto trovare la prima e più notevole causa delle associazioni di uomini, tanto da sostenere che la nuova istituzione prendesse appunto il nome da quelle terre, dette, per la indole loro, comunia. La quale opinione, se non è forse i:iteramente accettabile per i Comuni cittadini, effetto

  1. Anche nel doc. VIII del 1221 il Sindaco della Pieve di Bono presenta come garanti della designazione di confini che si stava per fare di fronte alla Pieve di Condino tre consoli, uno di Strada, uno di Levi e uno di Praso, ma non è detto se essi fossero consoli della Pieve o dei rispettivi villaggi.