Pagina:Archivio storico italiano, serie 5, volume 7 (1891).djvu/33


delle pievi di bono e di condino nel trentino 13

stituiscono così le Signorie. Nella Pieve di Condino avemmo a questo modo, in epoca però posteriore a quella di cui trattiamo, la Contea di Lodrone.

Il momento più alto delle lotte tra i feudatari e il popolo delle Giudicarie ci è presentato dal documento del 1239 (X), allo studio del quale conviene premettere alcune notizie, conservateci dal Gnesotti1, circa ai fatti che lo precedettero. Era naturale che per lo scadimento della autorità vescovile, i Nobili, irrequieti sempre e fra loro spesso in opposizione, aggravassero la mano sulle Comunità, non ancora sciolte interamente dai vincoli feudali, nò abbastanza forti per resistere alla pretese, spesso ingiuste, dei Signori. Le Giudicarie, cosi come le Valli di Non e di Sole, si sollevarono, finchè, essendo le due parti ricorse all’imperatore Federico II, che allora transitava per il Trentino, questi stabilì che terminassero lo questioni2, che i popolani restituissero ai Nobili i loro castelli, possessioni, affitti e rendite, e che questi alla lor volta non aggravassero o pignorassero i popolani. Le lotte però non dovettero ristare a lungo, e ce ne è prova la sentenza che noi pubblichiamo, fatta sui primi d’aprile del 1239, nella quale si parla espressamente della pace conchiusa dall’Imperatore e poi rotta dalle parti. Compaiono da un lato i rappresentanti dei Nobili delle Giudicano, Alberto d’Arco, Cognovuto di Campo e Nicolò Mettifoco, dall’altro Giovanni Benni, sindaco della Pieve di Condino; e le decisioni dei giudici imperiali Pier della Vigna e Teobaldo Francena, vicario nella Marca e nel Vescovato di Trento, corrispondono presso a poco a quelle della prima sentenza; i popolani paghino tutti i fitti e le ragioni ai Militi e prestino loro i dovuti servigi; i Militi non imprigionino i loro vassalli e dieno mano forte al Podestà di Trento per l’imperatore; i castelli nuovamente edificati e occupati nelle Valli di Non e di Sole e nelle Giudicarie si consegnino allo stesso Podestà al quale incomba pure di provvedere al-

  1. Op. cit. pag. 101 e 102.
  2. Erano, dice il Gnesotti; homatii, vasalitii, subiectionis, juris patronatus, reddituum factionis. Rappresentanti dei Nobili Militi alla sentenza erano Federico e Riprando d’Arco, Alberto e Iacopo Mettifoco, Cognovuto e Armano di Campo.