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delle pievi di bono e di condino nel trentino | 5 |
Con la scorta dei quali, noi cercheremo di ricostruire, non veramente la storia degli avvenimenti ai quali andarono soggette le due Pievi, ma piuttosto le loro condizioni, il loro stato sociale, quale ci traspare dalle carte, per alcuni punti pur troppo deficienti, che abbiamo raccolto.
Uno sguardo anche superficiale ai nostri documenti ci mostra che le relazioni tra le due Pievi e l’autorità sovrana, rappresentata dai Vescovi Principi di Trento, non erano troppo strette e continue. Né può far meraviglia, che il Principato ebbe in que’ tempi vita agitatissima per le lotte tra i Vescovi, i Conti del Tirolo e, specialmente ne’ primi anni, gli Imperatori, che già nominavano speciali vicari pel Trentino e intervenivano troppo frequentemente nelle questioni tra i feudatari e il popolo, a scapito grandissimo dell’autorità vescovile. I Vescovi, come i Conti del Tirolo, avevano per le Giudicane dei capitani o vicari, che risiedevano o a Trento, o a Stenico, e talvolta investivano della giurisdizione di quelle Valli i principali feudatari, come i signori d’Arco. L’unico legame continuo che indicasse la diretta sudditanza, delle due Pievi specialmente, dal Vescovo erano le imposte, che avevano però uno spiccato carattere feudale, consistendo in gran parte in prestazioni in natura, o - venendo esatte in danaro - specialmente se si trattava di collette straordinarie, a un tanto per fuoco1.
- ↑ Le due Pievi dovevano, sotto questo aspetto, essere unite con la Valle di Ledro e con Tignalo, nella stessa Castaldia. Ce ne sono prova alcuni documenti del Codice Vanghiano, in uno de’ quali (284), dove è fissata la quantità di cera che i Gastaldioni dovevano dare per la festa della Purificazione, si stabilisce che quello di Bono, Ledro e Tignale ne dia quindici libbre. Più importante è un altro (285) dove sono stabilite le prestazioni di quelli di Bono, sotto la quale designazione si devono intendere compresi anche quelli della Pieve di Condino, se non forse anche quelli di altre Pievi Giudicariesi. Ecco quanto si riferisce a loro: Apud Bonum illi de Bono (devono dare): XLV libras veronenses ad unum snprascriptorutn mercatorum (di S. Andrea e de’ Sette Fratelli), et XLV libras eiusdem monete ad aliud mercatuni Ripe, scilicet ad mercatxim Septem Fratrum unam vaccam et X multones, ad mercatum sancte Andree unam vaccam et unum porcum et XV multones, et in carnisprivium et in pascam XII agnellos et XII hedos. E quando il Castaldo dat septimanam al Vescovo deve avere da quelli di Bono XX libras ver. et agnellos et hedos omnes, et decimam partem carnium, et hoc post datam decimam judici et vice-