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170 rassegna bibliografica

condizioni giuridiche dei popoli tedeschi nei primordi della loro vita sociale. Questo esame comparativo era stato da lui circoscritto a due argomenti, cioè la tutela del sesso e il matrimonio1. Ma vi sono istituti di gius privato così intimamente connessi fra loro, che per essere intesi a dovere, vogliono essere studiati insieme; onde l’autore s’accorse subito che non si poteva debitamente apprezzare il significato de’suoi resultati sul diritto matrimoniale, senza mettere questa materia in relazione con la successione ereditaria; la quale non solo ha sempre con essa molti punti di contatto, ma costituisce addirittura il punto di partenza per tutte le ricerche sulle prime origini e sullo svolgimento del matrimonio germanico2.

Così è avvenuto che, mentre noi eravamo in attesa di un lavoro sul matrimonio, il Ficker ce ne presenta uno sulla successione ereditaria. Ma questo non esclude l’altro: lo precede, preparandoci a meglio intenderlo ed apprezzarlo. Saranno così due volumi di una stessa opera, che l’autore intitola: Ricerche sulla Storia del Diritto.

In un semplice annunzio non possiamo trattenerci sul contenuto di questo primo volume, comparso in luce da poche settimane; tanto più che i libri del Ficker, per la profondità del concetto come per la difficoltà della forma, esigono attenta lettura e lunga meditazione. Diremo solo per oggi (riserbandoci di ritornarvi sopra quando l’opera sarà compiuta) che esso presenta resultati importantissimi, e spesso contrari a quelli comunemente accolti, non pure sopra argomenti speciali (come, ad es., sulla condizione della donna, sul suo diritto ereditario, sul suo consenso alle nozze e simili), ma sopra i punti più fondamentali del diritto; sì che, ove vengano accettate tutte le nuove conclusioni, molte parti della storia dell’antico diritto germanico subiranno una sostanziale alterazione, e molte idee diffuse e accolte fin qui come verità assolute dovranno modificarsi quasi del tutto.

A. D. V.

  1. Cfr. Archivio Storico Italiano, Serie V, tomo V (1890) pag. 334.
  2. «Das Erbrecht, ha scritto il Gans, kann überhaupt ohne cine Kenntnisse des Familienrechtes (Ehe, vaterliche Gewalt, Verwandtschaft) nicht begriffen werden».