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4 | dei giudizi civili in roma |
sbrigavano i processi; lo stile di decidere le cause col parere di più persone; e l’uso lodevole, che i Giudici osservavano nel pronunziare la sentenza, mentre in essa dovevano narrare il fatto della questione, e rendere in tal guisa ragione del motivo per cui decidevano.
II. Cosa desiderabile ella sarebbe, che potessimo perfettamente conoscere il modo con cui ne’ giudizj procedevano i Romani nei tempi della loro Repubblica; ma difficilmente gli antiquarj potranno soddisfarci su questo punto. Certo però si è, che essendo semplici i costumi e poche le leggi, abbiamo tutto il fondamento di credere, che semplice eziandio e sbrigativo si fosse il modo con cui al fatto si applicava il diritto. Ma crescendo la potenza, si corruppero i costumi, furonvi «in corruptissima Republica plurimae leges1; e mentre «ottime disposizioni pure si emanavano in quello che all’economico sistema si concerne2, gli ordini giudiziari non meno dei militari, vennero in un deplorabile decadimento.
III. Giustiniano istesso ci lasciò di questa verità, una irrefragabile testimonianza in quella legge nella quale volendo dare qualche provvedimento acciò eterne non fossero le liti, ordinò che non più di tre anni le medesime sì potessero protrarre: properandum, egli disse, nobis visum est, ne lites fiant pene immortales, et vitae hominum modum excedant (cum criminales quidem causas jam nostra lex biennio conclusit, et pecuniae causae frequentiores sunt, et saepe ipsae materiam criminibus creare noscuntur) praesentem legem super his per orbem terrarum, nullis locorum, vel temporum angustiis coarctandam ponere. Censemus itaque omnes lites super pecuniis quantaecumque quantitatis, sive super conditionibus sive super jure civitatum, sive privatorum
- ↑ Tacito.
- ↑ Mi si permetta di osservare che fra le lodevoli leggi economiche stabilite dagli antichi Romani una ve n’era, che molta analogia aveva con quella che presentemente si chiama del Registro. Fu questa l'imposizione del dazio dell’uno per conto sopra le cose venali stabilito dopo le guerre civili. In tal guisa sin da quell’epoca, mentre con equa lance si facevano gravitare i pubblici pesi sopra i consumatori, si provvedeva nel tempo stesso alla sicurezza pe’ contraenti. Tacito ci racconta, che «centesimam rerum venalium post bella civilia institutam deprecante populo edixit Tiberius militare aerarium eo subsidio niti. Ann., lib. 1, § 78.