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228 delle antiche relazioni

stati soggetti ai bandi generali di Venezia. - Che i Ravennati avrebbero potuto condurre e ricondurre forestieri e peregrini da Venezia a Ravenna ed in Venezia provvedersi di pane, vino e d’ogni vettovaglia occorrente per dieci giorni secondo il numero delle persone che avevano sulla nave. - Che i Veneziani non avrebbero fatta in questi cinque anni alcuna novità col vescovo di Cervia a danno della Chiesa e del Comune di Ravenna. - Che i Ravennati sarebbero liberi di portare dalle Marche e dalla Puglia frumento, vino, carne, olio, formaggio e fichi al porto di Badareno: se vi fosse stata abbondanza di queste vettovaglie, i Ravennati si obbligavano a non mandarle ne a Faenza, ne a Bologna, ne a Ferrara, ne in Lombardia, ma di venderle solamente ai Veneziani. Tale fu la concordia che doveva aggiungersi agli statuti di Ravenna, e per cinque anni doveva essere giurata nel generale Consiglio da tutti i potestà e dagli altri magistrati nell’assumere il loro uficio1.

[Come il Trattato fosse confermato e giurato.]

V. Questo trattato fu adunque conchiuso a Venezia da Guido Micheli procuratore o sindaco del Comune di Ravenna, sedendo il maggior Consiglio adunato al suono della campana, e fu approvato e confermato dal doge Giacomo Tiepolo lo stesso dì 3 dicembre 1234 nel palazzo ducale.

Dieci giorni dopo, ciò è il 13 dicembre, la campana maggiore adunava pure il Consiglio nel palazzo del Comune di Ravenna e vi comparve Marsilio Zorzi procuratore o sindaco del doge e del Comune di Venezia, ed a lui il podestà Bonaccorso da Palude, in nome di tutto il Comune per mandato del Consiglio, promise e giurò per sè e per i suoi successori di accettare e mantenere per cinque anni questa concordia fedelmente in ogni sua parte. Oltre a quelli dei testimoni, nel trattatosi leggono altresì i nomi di tutti gli officiali, che in numero di cento e

  1. Vedi Documento I.