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18 dei giudizi civili in roma

vasi in que’ tempi render ragione col parere di molti; che l’uso lodevole vi era di stendere la sentenza col premettervi la narrativa, enunziare i documenti su de’ quali la medesima si appoggiava, e rendere in tal guisa ragione del motivo per cui si decideva, e finalmente, elio con sollecitudine si sbrigavano i processi.

XXXI. Se poi mi si domandasse, quai difetti a modi sì lodevoli erano congiunti, risponderò, che uno specialmente gravissimo ve n’era; quello cioè della mancanza di un codice, Cile le regole tutte prescrivesse di amministrare la giustizia, siccome tanti ve ne sono, che i punti di dritto stabiliscono. Se un tal codice si fosse dai nostri maggiori compilato, forse i loro lodevoli modi non sarebbero andati in disuso. Certamente è del più grande interesse, che regole fisse su di ogni punto vengano stabilite; poiché, siccome avverte il Muratori1, troppo «facilmente alcuni giudici avvezzi al dispotismo nell’esercizio del lor ministero, inclinano alla libertà di giudicare, come sembra più equo e giusto al loro cervello, scansando perciò con vari raziocini la briglia delle leggi regnanti. Ha il principe da esigere con forza, che siano rispettate ed eseguite le sue costituzioni, e ha da vegliare che non ne formi delle nuove il capriccio de’ suoi ministri con limitazioni, ed ampliazioni arbitrarie, cioè non fondate sopra l’intenzione chiara, e non segnata d’altre leggi».


  1. Dei difetti della giurisprudenza, Conclusione.