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nel medio evo | 17 |
XXIX. Quel sagace pontefice però, che nel Foro Romano avea lunga pezza esercitati i suoi vasti talenti, per isperienza propria conosceva di già benissimo quanti difetti nell’amministrare la giustizia vi regnassero. Ansioso egli pertanto quanto altri mai di provvedere al bene de’ popoli, battendo le vestigia de’ suoi predecessori, che provvide leggi emanarono, siccome le circostanze de’ tempi richiedevano, pubblicò nel 1744 una Costituzione di lui degna, colla quale migliorò di molto il modo di render ragione, che dianzi si praticava. Romae curiae praestantiam, egli disse, atque praecipuam justitiae recte administrandae laudem eidem omnium ubique gentium consensu tributam, summo studio atque opera tueri curarunt praedecessores nostri romani pontifices, atque ea de causa tum sapientissimas leges pro rerum ac temporum opportunitate condiderunt; tum vero quoties in judiciorum tractatione, aliqua corrigenda, resecando, aut in meliorem formam redigendo, esse censuerunt, id apostolicis editis Constitutionibus . . . praestare non omiserunt . . . Cum autem et diuturno nostro rerum forensium usu, et crebris gravium virorum relationibus, et querelis compertum haberemus, nonnullos abusus in judiciali praxi tribunalium huius nostrae urbis, et curiae invectos esse, quibus et justitiae cursum interverti, aut saltem retardari, et litigantium dispendia magnopere augeri contingeret . . . ad ampliorem atque absolutiorem judiciorum reformationem, supradictorum praedecessorum nostrorum exemplo, deveniendum nobis esse judicavimus. Deputò quindi una congregazione di due cardinali e sette prelati nella curia romana esperti, e col parere de’ medesimi emanò la celebre costituzione Romanae curiae praestantiam, che di tanto migliorò la forma di procedere che per lo innanzi si usava1.
XXX. Ma di già mi accorgo, che l’orazione mia ha oltrepassato i suoi propri confini; poiché ai secoli di mezzo ella doveva essere limitata, ed ai recenti è quasi insensibilmente trascorsa. Ritorno perciò d’onde mi sono scostato, e dico, che dai documenti addotti mi sembra aver dimostrato a sufficienza gli oggetti che da principio proposti mi era, cioè che sole-
- ↑ Const. Romanae curiae prestantiam, XII kal. ianuar. MDCCXLIV.