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zione del vivere ducale; per lo che il Doge in progresso di tempo fu definito: Rex in purpura, senaior in Curia, captivus in urbe. Gli era fatto rigoroso divieto di corrispondere co’ principi e loro ministri, e con altra qualsiasi persona, ove le lettere non fossero scritte dal cancelliere, munite del pubblico sigillo, e formulate di pieno accordo col Senato1. Gli era proibito del pari di ricevere o pigliar contezza d’alcun messaggio indirizzato alla Repubblica, se questo non fosse aperto in Senato o ne’ Collegi, ovvero al cospetto degli Eccellentissimi di Palazzo, e riconosciuto da’ segretari2. Uscisse poi il Doge soltanto ne’ giorni stabiliti dalla Prammatica per le solenni comparse, in occasione di sacre o civili festività; in tutto il resto del biennio sostenesse una specie di prigionia. E dove pure una qualche necessità di famiglia o di salute lo costringesse altre volte ad uscire, gliene concedessero prima la facoltà i Collegi con ispeciale decreto3. Infine anche la manifestazione degli affetti privati era al Doge

  1. Diversamente operando, il Doge era sottoposto a sindacato; e così pure si disponeva riguardo al Cancelliere che le avesse scritte, il quale sindicari debeat secundum pondus et preinditium negotii (Leggi del 1413, cap. 27).
  2. Nel libro dei Due di Casa (car. 119, Arch. Gov.) si legge un decreto del 10 aprile 1613, nel quale è detto: «Che il Serenissimo Duce, seguendo il buon uso della Repubblica, non possa nè debba ricever visite, ne sentire le richieste, nemmeno le negotiationi de’ Principi, nè de’ Ministri loro, ne meno de’ Cardinali, salvo con l’intervento d;lli due Illustrissimi Governatori residenti in Palazzo, o in difetto loro d’altri due Governatori». Ved. ugualmente altro decreto del 21 agosto 1685, nel mazzo xvi Politicorum, num. 88.
  3. Nei Cerimoniali (vol. I, car. 248) si nota appunto che il Doge Lorenzo Sauli, invitato al banchetto nuziale di Paolo D’Oria suo cognato (13 giugno 1600), vi si recò dopo di avere ottenuta siffatta licenza. E nel codice della Beriana già menzionato (Genuens. Reip. Leg. Compilatio, car. 180, sotto l’anno 1727, si legge: Propositio conferendi facultatem Serenissimis Collegiis permittendi pro hac vice tantum quod modernus Serenissimus Dux in uno seu pluribus vicibus se transferendo extra Regale Palatium per mensem, modo se contineat intra limites trium Potestatiarum.... Item alia consimilis propositio per alium mensem circa concessionem facultatis moderno Serenissimo Duci aegrotanti.