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dei genovesi 193

primitivo costume dogale; e questo possiam credere serbassero anche i Dogi posteriori sino alle riforme del 1528, non avendo intorno a ciò documenti in contrario. Ora siffatto costume, il quale molto ritrae di quello degli antichi Dogi e nobili veneti1, si compone della toga munita di cappuccio, di un manto affibbiato da cordoni sul petto, e di un berretto liscio foggiato a guisa di nutria; ha inoltre piuttosto bassi i calzari, e le mani inguantate.

Ma le anzidette riforme, le quali stabilirono per la Repubblica quel nuovo assetto fondamentale, mercè cui si governò dipoi fino al tramonto (1797), aveano sostituito ai Dogi perpetui i Dogi biennali; e intorno a questi allora e poscia si promulgarono alcune disposizioni, o prammatiche, delle quali sarà opportuno lo stringere in questo luogo la somma.

Avesse il Doge l’età di quarant’anni almeno2, fosse di legittimi natali, abitatore della metropoli, e scevro dall’esercizio di professione a nobili interdetta; versato nelle pubbliche faccende, a guarentigia di savio governo, dotato di largo censo, a rappresentare degnamente la Repubblica e se medesimo3. Portasse calzari di velluto o di seta, neri o di colore; berretto egualmente di velluto, foggiato alla dottorale, e del continuo vestisse toga di velluto o raso nero, cum manicis ad instar campanai redolentibus maiestatem ducalem4. La quale prescrizione di già sancita nelle summentovate leggi del 1528, si rinnova con altra del 3 gennaio 1533, conciossiachè experientia comprobatum est Duces in prae-

  1. Ved. Mutinelli, Del costume veneziano ec., p. 86, tav. ix.
  2. Così determinavano le leggi del 1528, in conformità delle precedenti del 1443; ma quelle del 1576 (cap. 25) la portarono a 50.
  3. Leggi del 1576, cap. cit.
  4. Genuensis Reipublicae Legum Compilatio; ms. della Civico-Beriana, car. 186.