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esaminavano la causa, manifestavano quindi su i documenti visti il loro sentimento, e questo col modesto, e rispettoso titolo di consiglio comunicavano in scrittura ragionata ai senatori. Ciò per altro non ora talvolta sufficiente. Il Consiglio dei Giudici si sottometteva all’ulteriore cognizione di altri giureconsulti, detti Consigliatori di Roma: e questi visti i documenti, ed esaminata nuovamente la questione, confermavano o riprovavano il parere dei Giudici, e quindi ne davano il loro analogo consiglio ai senatori, i quali pronunziavano la sentenza e la mandavano ad esecuzione. Cosi rilevo da varie pergamene dell’insigne Archivio di S. Maria in Via Lata, e da quello di S. Prassede degli anni 1151, 1160 e 11851.

XXI. Questa forma di procedere fu anch’essa soggetta a cangiamenti; siccome a molte vicende fu pur troppo soggetto il sistema politico di Roma ne’ secoli di mezzo. Non dubito per altro di asserire, che i modi lodevoli di amministrare la giustizia furono lunga pezza conservati, e talvolta eziandio migliorati. Trovo di fatti dal principio del secolo decimo quarto a quello del decimo quinto l’uso di stendere le sentenze col premettervi la narrativa, accennare in seguito il congruo e breve termine dato alle parti per dedurre le loro ragioni; far quindi menzione dei documenti visti; e finalmente, dopo di avere esaminato il tutto, invocare il nome di Cristo, e profferire il ragionato giudizio.

XXII. Prova di ciò ne sia una sentenza profferita nel 1305 dal senatore Paganino della Torre in una causa vertente fra la comunità di Toscanella, e Galasso Bisenzo, circa il castello di Bisenzo2; ed un’altra del 1307 pronunziata in una causa vertente fra la camera capitolina, ed il monastero di S. Gregorio al Monte Celio. Era stato imposto un dazio sopra vari generi di consumazione, e se n’era del medesimo intimato il pagamento al castello di Vicarello, che ad esso monastero apparteneva. Comparve in giudizio il procuratore dei monaci, ed oppose che Vicarello, siccome luogo disabitato, non doveva essere soggetto all’enunciata tassa. Il giudice prefisse alle parti un termine di otto giorni, acciò deduces-

  1. Append., num. IV, V e VI.
  2. Ved. Turiozzi, Memorie istoriche della città di Tuscania. Tom. I.