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8 dei giudizi civili in roma

« giunta alle sportule, al salario degli avvocati, dei procuratori, de’ messi pubblici ec, fa piangere chi ha vinto con chi ne esce perditore. Raccontasi, (prosegue l’Autore) a questo proposito un apologo. Nel tempo che le bestie parlavano, e vivevano divise in varie repubbliche, fecero lega due gatti, con promessa di partire ugualmente fra loro tutto quello che andassero rubando. Avendo un di cadaun d’essi rubato un pezzo di formaggio, nacque discordia fra loro, pretendendo ciascun d’essi che il pezzo suo fosse minore dell’altro; ed esigendo il supplemento. Furono vicini a decidere la controversia coll’unghie; ma il più assennato ottenne che si rimettesse l’affare al giudice pubblico. Si trovò allora uno scimmione, che avrebbe insegnata la giurisprudenza a Bartolo. Costui, udito il litigio, immediatamente fece portare le bilance, e si trovò, che l’uno de’ pezzi del formaggio pesava due oncie di più dell’altro. Allora il valente giudice, per uguagliarle partite, si attaccò ai denti il pezzo soprabbondante, e saporitamente sel masticò. Ma per disavventura tanto ne portò via, che rimessi i pezzi sulle bilance, il primo eccedente si trovò mancante di un’oncia rispetto all’altro. E qui il buon giudice, preso l’altro pezzo, parimente l’afferrò co’ denti, e ne portò via quanto gli piacque, e sel mangiò. Veduto sì bel giuoco, si guatarono l’un l’altro i litiganti; e l’un d’essi rivolto al giudice: Messere, gli disse, se tali sono le bilance della giustizia, tutti e due noi avremo la sentenza contro. M’è sovvenuto adesso un modo più sicuro d’accordarci insieme. E presi con bella grazia i pezzi rimasti, se n’andarono «amendue a mangiarseli in santa pace»1.

IX. Premesse queste notizie generali circa la forma dei giudizi osservata in Italia ne’ tempi di mezzo, vengo più da presso all’assunto mio, cioè a parlare del modo, con cui si procedeva in Roma. Questa città certamente non fu mai soggetta ai Longobardi; non di meno trovo, che talvolta colle leggi longobardiche si giudicavano coloro, che secondo le medesime si protestavano di vivere, ed i placiti tenevansi in Roma nella stessa forma che usava nel rimanente dell’Italia.


  1. Dei difetti della giurisprudenza, cap. XIV.