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documenti 109

lo’ darà por guardia de la detta terra et cassaro ogn’anno fiorini octocento cinquanta d’oro, pagando di quattro mesi in quattro mesi, cominciando nel principio de’ decti quattro mesi. E’ quali s’intendano netti di Gabella; pena al camarlengo cento fiorini se non li desse da ine a diece die. E’ quali cento fiorini sieno de’ detti conductori; et che per li detti diece die non sia tenuto pagare guardia; ma auti e’ denari fra tre die, debbano avere la guardia d’ogni cosa.

Appresso, ch’e’ detti conductori possino fare lavoriera, et fructare e’ detti terreni et corte di Talamone et de la Marta, come sarà di loro piacere; sì veramente che se ne excepta le saline de la Marta, et più se ’l Comune ne faesse fare., et i paschi. Salvo che e’ detti conductori possino tenere ne’ detti paschi lino la quantità di cinquanta bestie grosse et centocinquanta minute co’ loro allievi senza pagare alcuna cabella. Et sia de’ detti conductori la bandita di Talamone il fructo del decto tempo.

Anco, ch’e’ detti conductori debbano et possino cògliare la cabella in Talamone de le mercantie entrassero et uscissero, sì Qome si coglievano al tempo che s’usò el porto per li Fiorentini et Catalani. Salvo che non possino dare tracta di neuna grascia, sì come biado etc., o bestiame, senza la pulizia del camarlengo de le some, la qual cabella sia del Comune di Siena.

Anco sia licito a detti conductori avere per lo primo anno la tracta de le terre del contado et distrecto, di grano et biada bisognasse per loro vita et per seme. Et se vi fusse grano, o venisse a Talamone, del Comune nel decto anno, ne possino avere la loro bastanza per quello venisse al Comune. Et che gli ufficiali del biado saranno1, et se non vi fussero gli asseguitori2, sien tenuti observare quello che decto ène.

Anco possino e’ detti conductori far legna per ardere o per acconcime de la terra o del ponte senza pagare alcuna cabella.

Anco possino e’ detii conductori ricettare ne la detta terra di Talamone li sbanditi del Comune di Siena che fussero in bando fine in libre mille, avendo pace o consentimento. Et simile chi avesse debito con singulari persone, salvo per tractati.

Anco, se avenisse caso (el quale Dio cessi) che a’ decti conductori fusse tolto bestiame o altra mercantia per cavalcata o per furto, che essi ne possino domandare ripresaglia contra e’ detti che avessero facta tale offesa. Et sia licito a’ signori Priori che sono et per li tempi saranno, poterla concedere come credaranno convenire.

Anco, se avenisse per guerra o vero per assalimenti o per altra cagione evidente, che paresse o volesse a’ signori Priori o loro of-

  1. Cioè, che saranno.
  2. Intendasi, gli Esecutori di Gabella,