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106 i porti della maremma senese

Giovanni di Tura notaio delle Riformagioni del Comune di Siena. E per simile modo el detto misser Piero Zariba e misser Francesco di Poggio e misser Pietro Carbonelli mercanti katelani predetti per loro medesimi, e a vece et nome delli altri Katelani e suditi di misser lo re di Ragona, e’ quali al detto porto venissero, i’ nel detto porto usassaro, a’ detti signori defensori e misser lo capitano del popolo per lo Comune e popolo della città di Siena presenti, riceventi e stipulanti, con solenne stipulatione, l’uni dall’uno lato et li altri dall’altro entra loro medesimi promissero e convennero l’uni a li altri et li altri a’ loro uomini sopradetti, le predette e ciascheune cose ferme e rate avere et tenere e attèndare e osservare e adempire et ad executione mandare, e’ predetti capitoli farli fare oservare. E così promettono che saranno oservati et pienamente con effetto saranno mandati ad executione. E che centra essi o ad alcuno d’essi soprascripti capitoli non si farà nè per directo nè per obliquo per alcuna ragione o cagione o per nome di ragione o di giudicio o fuore di giudicio per alcuno modo, o per loro o per altrui. E ne le soprascritte cose non si comectarà fraudo nè malitia; et se avenisse, di farla levare. Per le quali cose volere oservare et pienamente adempire et fermamente atenere et ad executione mandare, obligarono et apotecarono i predetti signori defensori, capitano di popolo e priore de’ Riformatori e cinque de’ savi huomini predetti, come di sopra si contiene, in vece et nome di loro, a’ predetti misser Pietro Zariba e misser Francesco di Poggio e a misser Piero Carbonelli, presenti riceventi e stipulanti, come di sopra si contiene, el detto Comune di Siena e ogni et ciascheuna sua ragione d’esso Comune et popolo di Siena, sue cose e beni presenti e che saranno. E per simile modo e’ detti misser Piero et misser Francesco et misser Piero Carbonelli di sopra nominati obligarono loro et loro cose e beni et delli altri Katelani al detto porto venenti, presenti et che per lo tempo avenire avessero renuntianti sopra a’ detti capitoli1, non venire centra essi né a veruno d’essi. E’ predetti signori difensori e capitano di popolo e priore de Riformatori e cinque de’ sei savi huomini predetti intra loro medesimi, et a vice et nome l’uno dell’altro; e li predetti misser Piero Zariba e misser Francesco e misser Piero drittamente stipulanti et promectenti di non fare centra a’ presenti capitoli, fatti sollennemente, composti e celebrati; e anco non fare contra ad alcuni o alcuno de’ detti patti o eonventioni. E così promissero et solennemente s’obligaro di non venire contra in alcuno

  1. Anche qui la lezione del lesto è errata. Forse in luogo di avessero, dovrebbe leggersi venissero.