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104 | i porti della maremma senese |
di Siena non si possa concedere ne stantiare alcuna ripresaglia centra a Katelani predetti o suditi o suggetti di misser lo re di Ragona, o vero centra al detto re, per alcuno malelìtio, delitto o peccato comesso, el quale comettessero, o debito comesso per e’ detti Katelani, o in mare o in terra, o per alcuno sudito o suggetto di misser lo re di Ragona; o vero fusse comesso tale delicto o escesso per gente del detto re centra al Comune di Siena, o centra alcuno cittadino d’essa città o sudito della città di Siena, vero contra ad alcuno contadino della città di Siena. E se venisse caso che ’l Comune di Siena volesse concedere alcuna represaglia contra a’ detti katelani o suggetti o suditi di misser lo re di Ragona, sia tenuto el detto Comune di Siena notificare o fare notificare a’ detti mercatanti Katelani alla loro loggia i’ nella città di Siena. E fatta la detta notitìcatione, habiano e’detti mercatanti katelani termine uno anno et uno mese e uno di a sgombrare le loro persone et mercantie della città et contado e distretto di Siena. E infra el detto tempo non possine èssare molestati né in avere né in persona in alcuno modo per cagione delle predette cose. Salvo che fuore della città et contado e distretto di Siena, e ancora nè nella città, contado e distrecto di Siena, ciascheuno cittadino o contadino et sottoposto della città di Siena farlo prèndare et ritenere tale debitore in avere et in persona, el quale avesse a fare ad alcuno de’ sopradetti, o promesso avesse o nella città di Siena o suo contado distrecto. E ciò s’intenda nella principale persona e none in altri per lui.
Anco, che qualunque mercatante katelano, o vero qualunque altra persona infine a calende settembre proximo che verrà o inanzi, mettarà o farà méttare o recarà o farà recare nella città contado o distrecto di Siena alcuna lana o vero lane le quali si recassero per mare e introducessersi al porto di Talamone o vero altrunde, e capitassero a esso porto di Talamone, o vero per piaggio o foci di maremma di Siena, paghi et pagare sia tenuto al Comune di Siena per kabella et nome di kabella uno fiorino d’oro per ciascheuno centonaio. E questo abbia luogo e tenga ne’ cittadini di Siena e ne’Katelani e in ciascuni altri uomini e persone.
Anco, che sia licito a’ detti mercatanti katelani fare compónare e ordinare ordini e statuti, e’ quali intra loro debbiano osservare nella città di Siena e suo contado e distrecto.
Anco, con ciò sia cosa che sia usanza e consuetudine che e’ mercatanti katelani in qualunque luogo sieno, avere1 nella loro loggia uno notaio el quale faccia e scriva le loro scritture; ch’e’ si-
- ↑ Cosi, e non abbiano, come la grammatica vorrebbe.